Politica

Che cosa succede a un minorenne fermato negli scontri, e che cosa vuole cambiare il governo

A Milano, secondo la Questura, 220 delle 271 persone portate in questura domenica erano minorenni. Il fermo di prevenzione vale già per loro, e per devastazione si può finire in carcere prima della sentenza già a quattordici anni; il governo valuta un decreto, e alla Camera si discute un disegno di legge che presume, fino a prova contraria, la capacità di intendere e di volere.

Una vetrina rotta e transennata nel centro di Milano, la mattina dopo gli scontri del 18 ottobre 2026. Foto: Julius Barclay / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Ritaglio: KANSEI, stessa licenza.
Una vetrina rotta e transennata nel centro di Milano, la mattina dopo gli scontri del 18 ottobre 2026. Foto: Julius Barclay / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Ritaglio: KANSEI, stessa licenza.
Condividi

Secondo la Questura di Milano, domenica 18 ottobre la polizia ha portato in questura 271 persone. Era il secondo giorno di scontri, e 220 di loro erano minorenni. Gli arrestati sono 32, e 23 di loro hanno meno di diciotto anni. Il giorno dopo, a Palazzo Chigi, il governo ha valutato nuove misure, anche per gli under 18.

Per 174 delle 271 persone è scattato il fermo di prevenzione, introdotto a febbraio da un decreto sicurezza. Durante una manifestazione la polizia può portare nei suoi uffici una persona e trattenerla fino a dodici ore. Servono un pericolo per l'ordine pubblico e un fondato motivo di ritenere che quella persona minacci lo svolgimento pacifico della manifestazione. Il motivo va basato su fatti, come armi, petardi o qualcosa per coprirsi il volto, oppure precedenti penali o segnalazioni di polizia per violenze in piazza negli ultimi cinque anni. Il pubblico ministero viene avvisato e può ordinare il rilascio; la norma non prevede la convalida di un giudice. Vale già per chi ha meno di diciotto anni: in quel caso si avvisano la procura per i minorenni e i genitori.

Fra i 14 e i 18 anni un ragazzo può essere condannato solo se il giudice accerta che, al momento del fatto, era capace di intendere e di volere. Vuol dire che capiva il significato di quello che faceva e poteva decidere da sé. Lo prevede l'articolo 98 del codice penale, con una pena diminuita. Sotto i 14 anni nessuno è imputabile. Al tribunale per i minorenni pubblico ministero e giudice devono raccogliere informazioni sulle condizioni personali, familiari e sociali del ragazzo, anche per stabilire se è imputabile.

Ai primi identificati, maggiorenni e minorenni, vengono contestati a vario titolo saccheggio, devastazione e resistenza a pubblico ufficiale, scrive Repubblica. La devastazione si punisce con la reclusione da otto a quindici anni, e dal 2019 la pena aumenta se il fatto avviene durante una manifestazione. Per la Cassazione, in una sentenza del 2024 sull'assalto alla CGIL di Roma, serve un danneggiamento vasto e indiscriminato, che metta in pericolo concreto l'ordine pubblico. Senza quel pericolo resta il danneggiamento, che durante una manifestazione si punisce da uno a cinque anni.

Per un minorenne l'arresto è sempre una scelta della polizia, che deve tenere conto della gravità del fatto, dell'età e della personalità. La custodia cautelare, cioè il carcere prima della sentenza, la decide il giudice. È possibile per i reati puniti con un massimo di almeno sei anni, come la devastazione, e solo con un rischio di fuga, di prove inquinate o di altri reati gravi. Il decreto Caivano del 2023 ha abbassato la soglia da nove a sei anni e ha aggiunto la resistenza fra i reati per cui la custodia si può disporre comunque.

Delle misure di cui parlano le cronache, due riguardano i minorenni. La prima è l'arresto in flagranza differita. Chi viene riconosciuto in un video o in una foto può essere arrestato fino a 48 ore dopo, come se fosse stato colto sul fatto, se arrestarlo subito era pericoloso. Esiste dal 2003 per gli stadi e dal 2017 per i reati violenti commessi davanti a più persone per cui l'arresto è obbligatorio, come la devastazione. Né questa norma né quella sul processo minorile dicono espressamente se valga per i minorenni. La seconda misura è l'estensione ai minori del fermo di prevenzione, che però li riguarda già. Che cosa cambierebbe lo dirà il decreto, che il Consiglio dei ministri non ha ancora approvato.

Alla Camera la commissione Giustizia esamina un disegno di legge del ministro Carlo Nordio, approvato dal governo il 23 luglio. Prevede che fra i 14 e i 18 anni la capacità di intendere e di volere «si presume fino a prova contraria». Secondo la relazione del governo sarebbe il ragazzo a dover dimostrare il contrario, e pubblico ministero e giudice non sarebbero più obbligati a raccogliere le informazioni per accertarlo. La pena resterebbe diminuita.

Aggiungi KANSEI ai preferiti su Google